Chi sono i familiari tutelati dalla legge, come si calcola la parte disponibile e perché le donazioni fatte in vita contano.
Puoi lasciare il patrimonio a chi vuoi? Solo nei limiti consentiti dalla tutela dei legittimari: la legge riserva determinate quote al coniuge o alla parte dell’unione civile, ai figli e, in assenza di discendenti, agli ascendenti.
La parte restante è la quota disponibile. Per determinarla non basta guardare il saldo dei conti: occorre considerare patrimonio lasciato, debiti e donazioni rilevanti effettuate durante la vita.
I legittimari sono i soggetti ai quali l’ordinamento riserva una quota del patrimonio anche contro disposizioni testamentarie o donazioni lesive dei loro diritti.
Rientrano nella tutela il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli e i discendenti che subentrano nei casi previsti; gli ascendenti sono tutelati in assenza di discendenti.
«Legittimario» non significa «erede legittimo». La successione legittima individua chi eredita quando manca un testamento efficace per tutto o parte del patrimonio; la successione necessaria tutela invece le quote riservate.
Fratelli e sorelle possono essere chiamati nella successione senza testamento, ma non hanno per questo una quota di legittima.
La tabella riguarda la riserva dei legittimari, non la distribuzione dell’eredità in assenza di testamento.
| Familiari presenti | Quote riservate | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Solo coniuge | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Un figlio, senza coniuge | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli, senza coniuge | 2/3 complessivamente ai figli | 1/3 |
| Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge e almeno due figli | 1/4 al coniuge e 1/2 complessivamente ai figli | 1/4 |
| Solo ascendenti, senza discendenti né coniuge | 1/3 complessivamente agli ascendenti | 2/3 |
| Coniuge e ascendenti, senza discendenti | 1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Tra i figli la quota complessiva viene ripartita in parti uguali, ferme le regole sulla rappresentazione e sugli altri casi particolari.
Al coniuge spettano inoltre, alle condizioni dell’articolo 540 del Codice civile, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano. Questi diritti non si riducono a una semplice percentuale della tabella e richiedono una valutazione specifica.
Per determinare la porzione disponibile si parte dai beni appartenenti al defunto al momento della morte, si detraggono i debiti e si aggiunge contabilmente il valore delle donazioni secondo le regole del Codice civile.
Questa operazione si chiama riunione fittizia: è un calcolo, non l’automatica restituzione di tutti i beni donati.
Il valore delle donazioni va determinato secondo i criteri normativi: non coincide necessariamente con il prezzo o il valore indicato molti anni prima nell’atto.
Ipotizziamo, alla morte, un patrimonio netto residuo di 600.000 euro e una precedente donazione a un figlio, valutata ai fini del calcolo in 200.000 euro. Restano il coniuge e due figli.
| Voce | Esempio |
|---|---|
| Patrimonio netto residuo | 600.000 euro |
| Donazione rilevante da aggiungere | 200.000 euro |
| Massa di calcolo | 800.000 euro |
| Riserva del coniuge: 1/4 | 200.000 euro |
| Riserva complessiva dei figli: 1/2 | 400.000 euro |
| Riserva di ciascun figlio | 200.000 euro |
| Quota disponibile: 1/4 | 200.000 euro |
Esempio ipotetico sulle quote ordinarie; non valorizza i diritti di abitazione e uso né altre particolarità.
La donazione ricevuta da un figlio può concorrere a soddisfare la sua quota secondo le regole di imputazione applicabili; non significa automaticamente che quel figlio debba ricevere altri 200.000 euro dal patrimonio residuo.
Per questo l’elenco delle donazioni deve precedere qualsiasi scelta su come distribuire ciò che resta.
Il legittimario leso o escluso può chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, alle condizioni stabilite dalla legge.
Non ogni attribuzione lesiva è automaticamente nulla: occorre distinguere la validità dell’atto dai rimedi a disposizione del legittimario.
L’azione è soggetta a prescrizione, ma decorrenza, condizioni ed eventuali atti interruttivi vanno valutati sul caso concreto: non è prudente ridurre ogni situazione alla formula «dieci anni dal testamento».
La legge 182/2025 ha modificato la disciplina di riduzione e restituzione, con particolare attenzione alla stabilità degli acquisti dei beni di provenienza donativa e alla tutela dei terzi, come approfondito anche nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato pubblicato il 5 marzo 2026.
La riforma non ha eliminato la quota di legittima: ha inciso sui rimedi e sulla circolazione dei beni, con una disciplina transitoria che richiede di considerare anche il momento di apertura della successione.
Per una donazione immobiliare già effettuata, la verifica va quindi affidata al notaio o all’avvocato.
Nelle assicurazioni sulla vita, il diritto del beneficiario e la tutela dei legittimari vanno tenuti distinti: l’articolo 1923 del Codice civile fa salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni su collazione, imputazione e riduzione delle donazioni.
Una polizza, quindi, non è uno strumento per rendere irrilevanti i diritti dei familiari.
Allo stesso modo, la cointestazione di un conto non è una scorciatoia successoria: prima di inserirla in un progetto occorre ricostruire titolarità effettiva, provenienza delle somme e possibili attribuzioni liberali.
Per il passaggio generazionale dell’impresa, approfondisci nell’articolo dedicato al patto di famiglia.
Prima di predisporre un testamento o una donazione, è utile mettere in ordine:
La pianificazione patrimoniale può aiutare a raccogliere queste informazioni; la verifica delle quote e la predisposizione degli atti spettano ai professionisti legali competenti.
Il contenuto non costituisce parere legale. Per testamenti, donazioni, impugnazioni e calcolo delle quote nel singolo caso occorre rivolgersi a un notaio o a un avvocato.
Questo argomento fa parte di un tema più ampio. Il quadro generale è nella pagina dell'area: passaggio generazionale.
È possibile effettuare attribuzioni differenti, ma devono essere rispettati i diritti dei legittimari e i limiti della quota disponibile.
Possono rilevare nella massa di calcolo: non diventano irrilevanti soltanto perché risalgono a molti anni prima.
No: la tutela degli ascendenti opera solo in assenza di discendenti.
No: non ha eliminato la riserva, ma ha modificato aspetti della relativa tutela e della circolazione dei beni donati.

IL PROSSIMO PASSO, INSIEME
Partiamo da ciò che conta per te: la tua situazione, le priorità e i progetti. Mettiamo ordine nelle domande e individuiamo insieme i prossimi passi.
Richiedi una diagnosi o incontriamoci per capire come posso affiancarti. Scegli tu come parlarne: di persona oppure online su Google Meet.
Scegli da dove cominciare. Il primo confronto è senza impegno.