Imposta di successione sugli investimenti: cosa entra nell'asse ereditario e cosa no

Conti, titoli, fondi, titoli di Stato, polizze e fondo pensione non seguono la stessa regola. Sapere cosa entra nell'attivo ereditario e con quale valore permette di leggere l'imposta prima che arrivi.

Successione9 ottobre 20267 minuti di lettura

Nell’elenco dei beni di una successione, un conto corrente, un dossier titoli e una polizza arrivano tutti con un estratto conto, ma per l’imposta di successione non pesano allo stesso modo. Alcuni strumenti entrano nell’attivo ereditario con il loro valore intero, altri con un valore calcolato secondo regole proprie, altri non entrano affatto.

Per leggere l’imposta servono quindi due elenchi: chi eredita, perché aliquota e franchigia dipendono dal grado di parentela, e cosa eredita, perché la base su cui si calcola l’imposta dipende dal tipo di strumento. Il conto si fa per ciascun erede, sulla parte di patrimonio che entra.

Aliquote e franchigie dipendono da chi eredita

L’imposta di successione in Italia ha tre aliquote e franchigie diverse per ciascun beneficiario. Il coniuge e i parenti in linea retta pagano il 4% sulla parte che supera 1.000.000 di euro a testa; fratelli e sorelle il 6% oltre 100.000 euro; gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado il 6% senza franchigia; tutti gli altri l’8%. Il beneficiario con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, ha una franchigia di 1.500.000 euro, qualunque sia il rapporto di parentela.

Chi ereditaAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge, figli, genitori, nipoti in linea retta4%1.000.000 €
Fratelli e sorelle6%100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado6%nessuna
Altri soggetti8%nessuna
Beneficiario con disabilità gravequella del grado1.500.000 €

La tabella riporta le regole generali dell’articolo 7 del testo unico (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024). Non comprende le imposte ipotecaria e catastale sugli immobili, che seguono regole e agevolazioni proprie, e non copre i casi con elementi esteri.

Conti, depositi e titoli entrano con il valore alla data del decesso

Il saldo dei conti correnti e dei depositi entra nell’attivo per l’importo alla data di apertura della successione. Per un conto cointestato entra la quota del defunto, di norma la metà: le conseguenze pratiche per chi resta sono in conto cointestato alla morte di uno dei due.

Le azioni e le obbligazioni quotate entrano con la media dei prezzi dell’ultimo trimestre prima dell’apertura della successione, più i ratei di interesse maturati, non con la quotazione del giorno del decesso. Fondi comuni ed ETF entrano con il loro valore secondo i criteri del testo unico. Quel valore, una volta dichiarato, diventa anche il costo fiscale dell’erede per una vendita futura: è il meccanismo spiegato in investimenti ereditati e valore fiscale, che riguarda le imposte sui redditi e va tenuto distinto dall’imposta di successione.

I titoli di Stato restano fuori dall’attivo

I titoli del debito pubblico italiano (BOT, BTP, CCT e gli altri titoli di Stato) e i titoli equiparati per legge sono esclusi dall’attivo ereditario. Due titoli con lo stesso valore di mercato, un BTP e un’obbligazione societaria, producono quindi una base imponibile diversa.

L’esclusione vale anche per i titoli di Stato, e quelli equiparati, emessi dagli altri Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (articolo 12, comma 1, lettere h e i, del testo unico); non vale per i titoli di Stati fuori da quest’area. Indicare questi titoli nella dichiarazione non è obbligatorio: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate lo consigliano, segnalandoli come esenti, per i rapporti con la banca.

L’esclusione riguarda solo l’imposta di successione. Alla vendita l’erede calcola la plusvalenza partendo dal valore di mercato del titolo alla data di apertura della successione (articolo 68, comma 6, del TUIR). Per i fondi comuni, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di successione trattano come esente la quota del fondo investita in titoli di Stato, da indicare a parte come «valore esente» sulla base della certificazione della banca o della società di gestione; per gli ETF, che sono fondi a tutti gli effetti, le istruzioni non dicono nulla di specifico: la quota esente va chiesta all’intermediario.

Un portafoglio costruito per il solo effetto successorio, concentrando tutto sui titoli esclusi, sposta il rischio dalla successione al mercato: il risparmio d’imposta va letto insieme a durata, rendimento reale e alle esigenze di chi eredita.

Polizze vita e fondo pensione seguono regole proprie

Il capitale di una polizza vita dovuto per il caso morte spetta al beneficiario per un diritto che nasce dal contratto, non dalla qualità di erede, ed è escluso dall’attivo ereditario. La regola vale per una vera assicurazione sulla vita, con un beneficiario indicato in modo chiaro; l’esclusione dalla successione riguarda questa imposta, mentre le imposte sui redditi sulla parte finanziaria della prestazione seguono regole proprie. Le condizioni e i limiti sono in come scegliere i beneficiari di una polizza vita.

La posizione di un fondo pensione, in caso di morte prima della pensione, è riscattata dai beneficiari designati o, in mancanza, dagli eredi (articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005) e, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 70/E del 2007) e gli orientamenti COVIP del 2008, non entra nell’imposta di successione: il riscatto paga la ritenuta propria della previdenza complementare, dal 15% al 9% secondo gli anni di iscrizione. Per entrambi gli strumenti la designazione del beneficiario va riletta quando la famiglia cambia: una designazione vecchia produce effetti che nessuno voleva.

Aziende e partecipazioni: l’esclusione ha condizioni

Il trasferimento di un’azienda o di partecipazioni al coniuge o ai discendenti può essere escluso dall’imposta, a condizione che, per le società di capitali, si acquisisca o si integri il controllo e lo si mantenga per almeno cinque anni; per un’azienda, che l’attività prosegua per cinque anni; per le quote di società di persone, che si resti titolari per cinque anni. L’impegno va dichiarato nella dichiarazione di successione. Se le condizioni vengono meno, l’imposta è dovuta con sanzioni e interessi.

È una regola per chi ha un’impresa, non per chi detiene titoli in un dossier. Il modo in cui si organizza il passaggio, compreso l’eventuale patto di famiglia, va costruito con il notaio e il commercialista dentro il passaggio generazionale della famiglia, non dedotto dalla sola esclusione fiscale.

Cosa è cambiato dal 2025

Il D.Lgs. 139/2024 ha riscritto parte del testo unico per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. Aliquote e franchigie non sono cambiate: sono quelle fissate a fine 2006 con il D.L. 262/2006 e la finanziaria 2007, ora riportate dentro il testo unico. Cambia il modo di pagare: l’imposta viene autoliquidata da chi presenta la dichiarazione di successione, da pagare entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione, cioè entro quindici mesi dal decesso, e l’Agenzia delle Entrate controlla in un momento successivo. Le donazioni fatte in vita contano ora solo per il calcolo della franchigia, non più per l’aliquota; e cambiano le condizioni dell’esclusione per aziende e partecipazioni, descritte sopra.

Chi eredita deve quindi ricostruire il valore degli strumenti e le esclusioni prima della dichiarazione, con i documenti della banca, perché il conto lo fanno gli eredi e il professionista che li assiste.

Un esempio per fare il conto per erede

Consideriamo un patrimonio lasciato a un solo figlio: un immobile con valore ai fini dell’imposta di 400.000 euro, un conto da 200.000 euro, azioni e fondi per 500.000 euro e BTP per 300.000 euro. Nell’attivo entrano immobile, conto, azioni e fondi, per 1.100.000 euro; i BTP restano fuori. Tolta la franchigia di 1.000.000, l’imposta del 4% si applica su 100.000 euro: 4.000 euro, più le imposte ipotecaria e catastale sull’immobile, che qui non sono calcolate.

BeneValore illustrativoEntra nell’attivo
Immobile (valore ai fini dell’imposta)400.000 €sì
Conto corrente200.000 €sì
Azioni e fondi500.000 €sì
BTP300.000 €no
Totale che entra1.100.000 €

Con due figli in parti uguali, ciascuno riceve 550.000 euro di attivo: sotto la franchigia, nessuna imposta di successione, mentre le imposte sugli immobili restano. L’esempio è illustrativo: assume valori già determinati secondo i criteri del testo unico, nessun debito deducibile, nessuna donazione precedente e nessun elemento estero. Il valore dell’immobile ai fini dell’imposta segue criteri catastali e non coincide con il prezzo di mercato.

Il conto, quindi, dipende da tre cose insieme: quanti eredi, con quale grado di parentela, su quali strumenti. Cambiare una delle tre cambia il risultato, e per questo un patrimonio si legge per erede prima che per totale.

Possiamo fare l’inventario dei tuoi strumenti e di come passerebbero a ciascun erede, con il valore che entrerebbe nell’attivo e le esclusioni da verificare. Porterai così al notaio e al commercialista un quadro già ordinato, su cui decidere se e cosa riorganizzare.

Fonti e approfondimenti

  1. D.Lgs. 346/1990, articolo 7: Determinazione dell’imposta, aliquote e franchigie

  2. D.Lgs. 346/1990, articolo 12: Beni non compresi nell’attivo ereditario (lettera c per le assicurazioni, lettere h e i per i titoli di Stato)

  3. D.Lgs. 346/1990, articolo 16: Valutazione di titoli e partecipazioni

  4. D.Lgs. 346/1990, articolo 3, comma 4-ter: Trasferimenti di aziende e partecipazioni

  5. D.Lgs. 139/2024: Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti

  6. Agenzia delle Entrate: Guida al calcolo dell’imposta di successione

  7. Agenzia delle Entrate: Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 sulle novità del D.Lgs. 139/2024

  8. Agenzia delle Entrate: istruzioni alla dichiarazione di successione, fascicolo 2, quadro EO (titoli esenti e quota esente dei fondi)

  9. D.P.R. 917/1986, TUIR, articolo 68, comma 6: costo fiscale dei titoli ricevuti per successione

  10. Agenzia delle Entrate: Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, §4, riscatto per premorienza e imposta di successione · D.Lgs. 252/2005, articolo 14, commi 3 e 4

  11. Codice civile, articolo 1920: Assicurazione a favore di un terzo

Domande frequenti

Le risposte ai dubbi che contano.

Quali investimenti sono esenti dall'imposta di successione?

I titoli di Stato italiani e i titoli equiparati (BOT, BTP, CCT e gli altri previsti dalla legge) non entrano nell'attivo ereditario. Restano fuori anche il capitale di una polizza vita dovuto al beneficiario per il caso morte, nei limiti in cui si tratta di una vera assicurazione sulla vita, e la posizione di un fondo pensione, che passa ai beneficiari o agli eredi come riscatto con una tassazione propria. Conti, depositi, azioni, obbligazioni societarie, fondi ed ETF entrano invece con il loro valore. Ogni esclusione va verificata sul singolo strumento con il professionista che segue la pratica.

Qual è la franchigia dell'imposta di successione?

La franchigia si applica per ciascun beneficiario, non sull'intero patrimonio: 1.000.000 di euro per il coniuge e i parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea diretta), 100.000 euro per fratelli e sorelle, 1.500.000 euro per il beneficiario con disabilità grave. Gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini e gli estranei non hanno franchigia. Sulla parte che supera la franchigia si applica l'aliquota del grado di parentela: 4%, 6% o 8%.

I titoli di Stato pagano l'imposta di successione?

No: i titoli del debito pubblico italiano, quelli equiparati per legge e i corrispondenti titoli degli altri Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono esclusi dall'attivo ereditario. L'esclusione riguarda l'imposta di successione, non le imposte sui redditi: quando l'erede vende, la plusvalenza si calcola partendo dal valore di mercato del titolo alla data di apertura della successione (articolo 68, comma 6, del TUIR). Per i fondi comuni la quota investita in titoli di Stato è trattata come esente nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate; per gli ETF la quota esente va chiesta all'intermediario.

Cosa è cambiato nell'imposta di successione dal 2025?

Il D.Lgs. 139/2024 ha riscritto parte del testo unico sulle successioni e donazioni per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. Aliquote e franchigie restano quelle fissate a fine 2006, riportate dentro il testo unico; cambia il modo di pagare: l'imposta viene autoliquidata da chi presenta la dichiarazione di successione, entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione, con il controllo dell'Agenzia delle Entrate in un momento successivo. Le donazioni precedenti contano solo per la franchigia e cambiano le condizioni dell'esclusione per aziende e partecipazioni. Gli altri effetti della riforma vanno letti sulla singola situazione con il notaio o il commercialista.

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