Quando manca il testamento decide il Codice civile: chi sono gli eredi legittimi, come si dividono le quote nelle diverse famiglie e cosa succede alla casa, ai conti e alle polizze.

Quando una persona muore senza aver lasciato un testamento, il patrimonio non resta «in sospeso». A decidere chi eredita, e in che misura, è il Codice civile, con un ordine preciso di parenti e una serie di quote fisse. Conoscere queste regole serve a due cose: capire cosa succede quando il caso si presenta in famiglia, e chiedersi per tempo se le quote di legge corrispondono davvero a quello che vorresti per le persone a cui tieni.
In questa guida trovi chi sono gli eredi legittimi, la tabella completa delle quote, alcuni esempi su famiglie ipotetiche e le regole particolari che valgono per la casa, i conti, le polizze vita e il fondo pensione.
L’eredità si trasmette per legge oppure per testamento (art. 457 c.c.). La successione legittima, cioè quella regolata dalla legge, si apre quando manca in tutto o in parte quella testamentaria. In pratica succede in tre situazioni:
L’art. 565 c.c. indica gli eredi legittimi in questo ordine: il coniuge, i discendenti (figli e, al loro posto, i loro discendenti), gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle, gli altri parenti fino al sesto grado e, se non c’è nessuno di loro, lo Stato.
Due precisazioni importanti:
Il convivente di fatto, invece, non compare nell’elenco dell’art. 565: senza testamento non eredita (ne parliamo nelle domande frequenti).
Le quote dipendono da chi sopravvive al defunto. Ecco lo schema degli artt. 566-586 c.c.
| Chi sopravvive | Come si divide l’eredità | Norma |
|---|---|---|
| Solo figli | Tutto ai figli, in parti uguali | art. 566 |
| Coniuge e 1 figlio | 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio | art. 581 |
| Coniuge e 2 o più figli | 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli in parti uguali | art. 581 |
| Coniuge con ascendenti e/o fratelli e sorelle (senza figli) | 2/3 al coniuge; 1/3 agli altri, ma agli ascendenti spetta comunque almeno 1/4 dell’eredità | art. 582 |
| Solo coniuge (niente figli, ascendenti, fratelli o sorelle) | Tutto al coniuge | art. 583 |
| Solo genitori | In parti uguali, o tutto al genitore sopravvissuto | art. 568 |
| Solo ascendenti oltre i genitori (es. nonni), senza fratelli, sorelle o loro discendenti | 1/2 alla linea paterna, 1/2 alla linea materna; se gli ascendenti non sono dello stesso grado, tutto al più vicino, senza distinzione di linea | art. 569 |
| Solo fratelli e sorelle | In parti uguali; fratelli e sorelle «unilaterali» (un solo genitore in comune) ricevono metà della quota dei «germani» | art. 570 |
| Genitori con fratelli e sorelle (senza coniuge né figli) | Per capi, ma ai genitori (o all’unico genitore) mai meno della metà | art. 571 |
| Altri parenti | Fino al sesto grado; il parente più vicino esclude il più lontano | art. 572 |
| Nessun successibile | Lo Stato, che acquista senza bisogno di accettare e risponde dei debiti solo nei limiti di quanto riceve | art. 586 |
Fonte: Codice civile, artt. 565-586, testo su Normattiva.
Gli esempi che seguono riguardano famiglie ipotetiche e servono solo a mostrare come lavorano le quote. Per semplicità supponiamo un patrimonio netto di 600.000 euro, senza debiti.
Famiglia Rossi: coniuge e due figli. Si applica l’art. 581: un terzo al coniuge e due terzi ai figli. Risultato: 200.000 euro al coniuge e 200.000 euro a ciascun figlio. Se uno dei due figli fosse unico, la divisione cambierebbe: 300.000 euro al coniuge e 300.000 euro al figlio.
Famiglia Bianchi: coniuge, madre e due fratelli germani, nessun figlio. Qui le regole si incastrano (artt. 582 e 571). Il coniuge riceve due terzi, cioè 400.000 euro. Restano 200.000 euro: divisi per capi sarebbero circa 66.667 euro a testa, ma alla madre spetta almeno la metà del residuo, cioè 100.000 euro (art. 571), e la legge garantisce comunque agli ascendenti almeno un quarto dell’intera eredità, cioè 150.000 euro (art. 582). Il risultato è: madre 150.000 euro, ciascun fratello 25.000 euro. Basta però un dettaglio, come un genitore premorto o un fratello che rinuncia, per cambiare i numeri: nei casi reali il calcolo va fatto con il notaio.
Famiglia Verdi: nessun coniuge, nessun figlio, nessun genitore né altro ascendente; due fratelli germani e un fratello unilaterale. Con un patrimonio di 500.000 euro, l’art. 570 porta a quote in rapporto 2:2:1. Risultato: 200.000 euro a ciascun fratello germano e 100.000 euro al fratello unilaterale.
Spesso i due termini vengono confusi. Gli eredi legittimi sono quelli che ereditano quando manca il testamento, con le quote viste sopra. I legittimari sono invece i familiari più stretti (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti, cioè genitori o nonni) a cui la legge riserva una quota minima anche contro la volontà espressa in un testamento o con le donazioni. Sono due meccanismi diversi, con quote diverse: trovi il tema dei legittimari e della quota disponibile nella pagina dedicata a chi ha diritto alla quota legittima.
C’è una regola che molte famiglie non conoscono. Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la arredano (art. 540, comma 2, c.c.), se erano di proprietà del defunto o comuni. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013) hanno chiarito che questi diritti spettano anche nella successione senza testamento, e in aggiunta alla quota di legge.
In concreto, il valore del diritto di abitazione si toglie dal patrimonio prima della divisione, come se fosse un lascito a sé. Riprendiamo la famiglia Rossi e ipotizziamo, solo per l’esempio, che il diritto di abitazione valga 60.000 euro (nella realtà il valore si calcola con criteri tecnici legati, tra l’altro, all’età del coniuge). Restano 540.000 euro da dividere: 180.000 euro al coniuge e 180.000 euro a ciascun figlio. Il coniuge, in più, continua a vivere nella casa per tutta la vita. Per gli altri aspetti della casa ereditata trovi una guida su chi eredita la casa senza testamento.
Le quote di legge non si applicano allo stesso modo a tutto il patrimonio. Quattro punti da tenere presenti.
1. Conti e depositi. Il conto del defunto non si chiude in automatico. Le somme non si dividono da sole tra gli eredi in proporzione alle quote: secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007), i crediti del defunto, come il saldo di un conto, entrano nella comunione ereditaria, e ciascun coerede può chiederne il pagamento senza dover coinvolgere gli altri. Inoltre la banca non può pagare agli eredi né trasferire titoli senza la prova che la dichiarazione di successione è stata presentata (art. 48 D.Lgs. 346/1990). Se il conto era cointestato, nell’eredità entra solo la quota del defunto: i dettagli sono nella guida sul conto cointestato in caso di morte.
2. Titoli e imposta. Le quote dicono chi eredita, non quanto si paga. L’imposta di successione segue regole proprie, con franchigie e aliquote per grado di parentela, e alcuni strumenti, come i titoli di Stato, sono esclusi dall’attivo tassabile: ne parliamo nella pagina sull’imposta di successione sugli investimenti. Per la fiscalità di chi poi vende i titoli ereditati c’è la guida sul prezzo di carico dei titoli ereditati.
3. Polizze vita. Il capitale di una polizza caso morte va ai beneficiari indicati nel contratto, per diritto proprio, e non fa parte dell’eredità (art. 1920 c.c.). C’è un punto che sorprende molti: se la polizza indica genericamente come beneficiari «gli eredi», il capitale si divide in parti uguali tra loro, e non secondo le quote ereditarie, salvo che il contraente abbia espresso in modo chiaro una volontà diversa (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021). Esempio ipotetico: polizza da 120.000 euro, eredi il coniuge e tre figli. Con le quote di legge il coniuge avrebbe 40.000 euro e ogni figlio circa 26.667 euro; con la regola delle parti uguali ciascuno riceve 30.000 euro. Approfondisci nella guida su polizza vita, beneficiari e successione.
4. Fondo pensione. Se l’iscritto muore prima di andare in pensione, la posizione può essere riscattata dagli eredi o dai beneficiari che l’iscritto ha designato (art. 14, comma 3, D.Lgs. 252/2005). Anche qui la designazione fatta al fondo pesa più delle quote di legge.
Essere chiamati all’eredità non obbliga ad accettarla. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Chi non vuole l’eredità deve rinunciare con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale (art. 519 c.c.). Chi teme debiti nascosti può accettare con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.): in questo caso risponde dei debiti del defunto solo nei limiti dei beni ricevuti.
Le quote di legge sono uno schema generale, pensato per la famiglia «media». Non tengono conto di un figlio che lavora nell’azienda di famiglia, di un fratello che ha bisogno di più tutele, di un convivente che resterebbe senza nulla, della differenza tra chi ha bisogno di liquidità e chi di un immobile. E non coordinano tra loro testamento, polizze, fondo pensione e cointestazioni, che seguono ciascuno regole proprie.
Per questo vale la pena fare il punto prima che servano risposte urgenti: verificare come sono intestati conti e investimenti, chi è indicato come beneficiario nelle polizze e nel fondo pensione, e se il risultato complessivo corrisponde a ciò che desideri. La redazione di un testamento è materia del notaio, che può spiegarti limiti e possibilità nel tuo caso concreto. Sul lato patrimoniale e finanziario, la diagnosi successoria è un primo confronto per mettere in fila conti, investimenti e coperture e capire dove servono approfondimenti.
Questo argomento fa parte di un tema più ampio. Il quadro generale è nella pagina dell'area: passaggio generazionale.
Sì, in alcuni casi. Se un figlio, un fratello o una sorella del defunto non può o non vuole accettare (ad esempio perché è morto prima), al suo posto subentrano i suoi discendenti: è la «rappresentazione» (artt. 467-468 c.c.). Ricevono la quota che sarebbe spettata al genitore. Fuori da questi casi, i nipoti ereditano solo come «altri parenti» entro il sesto grado, se mancano parenti più vicini.
No. Il convivente di fatto non è tra gli eredi legittimi dell'art. 565 c.c. e, senza testamento, non riceve quote dell'eredità. Se il defunto era proprietario della casa di comune residenza, la L. 76/2016 (art. 1, comma 42) consente al convivente superstite di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se più lunga, ma non oltre cinque anni; se nella casa vivono figli minori o disabili del convivente superstite, per almeno tre anni. È un diritto temporaneo, non una quota di proprietà. Per chi convive, contano il testamento e le designazioni di beneficiario, da approfondire con un notaio.
Gli eredi che accettano. Fra loro i debiti si ripartiscono in proporzione alle quote (art. 752 c.c.); verso i creditori ciascuno risponde in proporzione alla propria quota, e per l'intero sui beni ipotecati che riceve (art. 754 c.c.). Chi accetta con beneficio d'inventario risponde solo nei limiti dei beni ereditati; chi rinuncia non risponde.
Sì, con gli stessi diritti del coniuge non separato, purché la separazione non gli sia stata addebitata. In caso di addebito ha diritto solo a un assegno vitalizio, se riceveva gli alimenti (artt. 548, comma 2, e 585 c.c.).
Lo Stato, ma solo in assenza di parenti entro il sesto grado. Lo Stato acquista senza bisogno di accettare e risponde dei debiti solo nei limiti di quanto riceve (art. 586 c.c.).
No. Il capitale va ai beneficiari indicati in polizza, per diritto proprio. Se il beneficiario è indicato genericamente come «gli eredi», la divisione avviene in parti uguali, non secondo le quote ereditarie (Cass. SU 11421/2021).

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