Cosa ha annunciato il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026 per i nuovi nati, cosa puoi già fare oggi per un figlio fiscalmente a carico e quali vincoli ha una posizione aperta a suo nome: deduzioni, giudice tutelare, costi e alternative.
Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2027. In conferenza stampa è stata presentata una misura per i bambini nati dal 2027: l’INPS aprirebbe per ciascuno una posizione individuale, una sorta di salvadanaio, in cui lo Stato verserebbe 100 euro l’anno fino ai 18 anni, circa 1.800 euro in tutto. Il testo dell’articolo non è ancora pubblico e il disegno di legge deve passare dal Parlamento, a partire dalla Camera: importi, regole e gestione possono quindi cambiare.
Per orientarti servono due piani separati. Da una parte c’è la misura annunciata, di cui oggi conosciamo solo quanto riportato dalla stampa. Dall’altra ci sono le regole già in vigore, che da anni permettono di iscrivere a un fondo pensione un figlio fiscalmente a carico. Partiamo dalla prima, poi vediamo cosa si può fare già adesso, con quali vincoli e con quali alternative.
Nel comunicato del Consiglio dei ministri la misura si chiama «fondo per la natalità» e assegna ai nuovi nati «una posizione individuale di risparmio»; le testate parlano di salvadanaio, fondo previdenziale per i nuovi nati o fondo bebè. Gli elementi su cui le fonti concordano sono questi.
| Aspetto | Cosa è stato annunciato | Fonti |
|---|---|---|
| Contributo pubblico | 100 euro l’anno per ogni nato dal 2027, fino alla maggiore età: circa 1.800 euro complessivi | Comunicato del Consiglio dei ministri n. 195, 28/10/2026; ANSA e Milano Finanza, 28/10/2026 |
| Gestione | Posizione aperta dall’INPS; modalità di investimento non ancora definite | Conferenza stampa del 28/10/2026 (trascrizione su governo.it); Milano Finanza, 28/10/2026 |
| Versamenti dei familiari | Ammessi, con «una specifica detrazione fiscale», di misura e limiti ancora da definire | Comunicato n. 195; Assinews, 29/10/2026; Demografica Adnkronos, 29/10/2026 |
| Vincoli | Somme non tassabili né pignorabili, non utilizzabili prima dei 18 anni salvo casi autorizzati dal giudice tutelare | Conferenza stampa del 28/10/2026 (governo.it); Fanpage, 28/10/2026 |
| Uso a 18 anni | Per come è stata annunciata: studi universitari, avvio di un’attività oppure mantenimento come previdenza complementare | Milano Finanza, 28/10/2026; Assinews, 29/10/2026 |
Tutte le informazioni della tabella vengono dal comunicato del Consiglio dei ministri, dalla conferenza stampa e dalle ricostruzioni giornalistiche, non dal testo di legge, che al 30 ottobre 2026 non è ancora disponibile.
Due precisazioni. Sull’importo, in conferenza stampa si è parlato di «una quota di 100 euro di benvenuto»; il comunicato ufficiale parla di «un contributo statale annuo di 100 euro fino alla maggiore età», per questo parliamo di circa 1.800 euro. Sulla detrazione per i versamenti dei familiari, oggi non si conoscono aliquota, tetto, chi potrà beneficiarne e nemmeno se sarà davvero una detrazione o una deduzione come quella dei fondi pensione.
Dopo il Consiglio dei ministri le fonti attribuiscono la posizione all’INPS. La presidente del Consiglio ha detto che «per ogni bambino che nasce l’INPS aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio». Come verranno investite le somme, però, non è stato chiarito: linea di investimento, eventuale garanzia del capitale, costi e fiscalità dei rendimenti restano da definire.
Intorno a questo punto il dibattito è aperto. Ad agosto il presidente della COVIP, l’autorità che vigila sui fondi pensione, aveva proposto un modello misto: avvio presso l’INPS e passaggio progressivo delle risorse al sistema della previdenza complementare. Lo stesso 28 ottobre l’ANIA, l’associazione delle imprese assicuratrici, per voce del presidente Liverani, in un convegno a Roma e in un’intervista a Milano Finanza, ha chiesto di aprire la gestione al mercato, con più operatori in concorrenza, e di rendere le somme indisponibili fino alla pensione. È una differenza di fondo rispetto all’impostazione annunciata dal governo, che prevede l’uso a 18 anni.
Da queste scelte dipende anche la natura della posizione: forma di previdenza complementare in senso stretto oppure conto INPS con regole proprie. Lo dirà il testo che arriverà in Parlamento.
Indipendentemente dalla manovra, la normativa attuale consente di iscrivere a un fondo pensione un familiare fiscalmente a carico, anche neonato. Può aderire ai fondi pensione aperti e ai PIP (piani individuali pensionistici di tipo assicurativo), mentre ai fondi negoziali, quelli di categoria, solo se il loro regolamento lo prevede: l’elenco dei fondi negoziali con le schede dice quali sono. Secondo la COVIP la posizione del familiare ha una propria autonomia: resta in vita anche se il genitore smette di aderire o esce dal fondo.
L’adesione per un minore la sottoscrive chi esercita la responsabilità genitoriale (articolo 320 del codice civile); i moduli dei fondi dicono se basta un genitore o servono entrambi, e vanno sempre letti.
Materialmente può versare chiunque: un genitore, ma anche un nonno o uno zio. Il vantaggio fiscale, però, spetta solo a chi ha il figlio fiscalmente a carico. Nei fondi aperti e nei PIP di norma non è necessario che il genitore sia iscritto, anche se alcuni fondi lo richiedono.
Un figlio è fiscalmente a carico se ha un reddito complessivo annuo non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni; oltre i 24 anni la soglia scende a 2.840,51 euro. Per un bambino o un ragazzo che studia la condizione è quasi sempre rispettata.
I contributi versati per il figlio sono deducibili: riducono il reddito imponibile di chi lo ha a carico, per la parte che il figlio non deduce sui propri redditi. Dal periodo d’imposta 2026 la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha portato il limite annuo di deduzione da 5.164,57 a 5.300 euro.
È il punto che più spesso genera equivoci: il limite è unico e appartiene a chi versa. Comprende i contributi per la propria posizione, quelli del datore di lavoro e quelli per i familiari a carico. Iscrivere un figlio non aggiunge un secondo tetto: il margine disponibile per lui è quello che resta dopo quanto versi già per te. Il beneficio concreto dipende quindi dal tuo reddito, dalla tua aliquota e dal margine residuo, ed è un calcolo da fare con il commercialista; per un primo ordine di grandezza c’è il calcolatore della deducibilità.
I contributi che superano il limite non si deducono. Vanno comunicati al fondo entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, così da non essere tassati una seconda volta quando arriverà la prestazione. Lo stesso vale per i versamenti di chi non ha il figlio a carico, come un nonno.
La stessa legge ha aggiornato anche la cosiddetta extra-deduzione per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2006: chi nei primi cinque anni di partecipazione ha versato meno del massimo può, nei vent’anni successivi, dedurre una quota ulteriore fino alla metà del limite annuo, oggi 2.650 euro. Per chi è iscritto da bambino non è ancora chiarito da quando si contino quei primi cinque anni, se dall’iscrizione o dall’inizio del lavoro: è un aspetto da verificare quando il figlio inizierà a lavorare.
Un fondo pensione è pensato per la pensione, e le regole lo riflettono. La prestazione si ottiene al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di partecipazione: per un neonato significa un orizzonte di molti decenni.
Prima di allora la posizione si può usare solo in casi precisi. Le anticipazioni arrivano fino al 75% per spese sanitarie straordinarie, in qualsiasi momento; fino al 75% per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% per altre esigenze, entrambe dopo otto anni di partecipazione. Nel complesso non possono superare il 75% della posizione e si possono reintegrare.
Sui riscatti c’è una differenza che pochi conoscono. Per un familiare a carico, secondo la COVIP, il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione non è ammesso: non si può riscattare la posizione solo perché il genitore esce dal fondo o perché il figlio smette di essere a carico. Restano le ipotesi legate a inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, invalidità e decesso. In pratica, per un figlio che non lavora le vie d’uscita prima della pensione sono essenzialmente le anticipazioni.
Finché il figlio è minorenne, poi, ogni uscita di denaro passa dal giudice tutelare: per l’articolo 320 del codice civile i capitali di un minore non possono essere riscossi senza la sua autorizzazione. Vale per anticipazioni, riscatti e prestazione. Il trasferimento ad altro fondo, invece, è un atto di gestione ordinaria e non la richiede. Quando il figlio non è più a carico può mantenere la posizione, con o senza nuovi versamenti, oppure trasferirla, per esempio al fondo del suo futuro lavoro.
I rendimenti sono tassati al 20%. La prestazione, le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti per inoccupazione, invalidità o decesso sono tassati sulla parte imponibile con un’aliquota che parte dal 15% e scende di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9%. Le anticipazioni per la casa e per altre esigenze sono tassate al 23%.
Gli anni di partecipazione decorrono dall’iscrizione, anche negli anni senza versamenti, salvo riscatto totale. Un bambino iscritto a un anno raggiunge l’aliquota minima del 9% a 36 anni d’età e matura gli otto anni richiesti per le anticipazioni a 9 anni, anche se fino ai 18 anni resterebbero soggette al giudice tutelare. Dal 1° luglio 2026, inoltre, la legge di bilancio 2026 ha introdotto nuove modalità di erogazione della prestazione (rendita a durata definita, prelievi programmati e, dal 31 ottobre 2026, erogazione frazionata), mentre la quota massima in capitale resta il 50%: l’aumento al 60% previsto in origine è stato cancellato dal decreto-legge 62/2026 prima di entrare in vigore. Per un figlio sono regole lontane nel tempo, che potranno ancora cambiare.
Due regioni hanno già misure attive per i fondi pensione dei figli. Il Trentino-Alto Adige, tramite Pensplan, prevede per i nati dal 2025 un «Incentivo nuovi nati» di 1.100 euro in cinque anni (300 euro il primo anno e 200 euro nei quattro successivi), senza requisiti ISEE ma con requisiti di residenza e, dal secondo anno, un versamento della famiglia di almeno 100 euro l’anno; la domanda va presentata entro il secondo anno di vita del bambino. Il Friuli Venezia Giulia riconosce 200 euro per figlio minore nel 2026, con Carta Famiglia attiva, ISEE minorenni fino a 35.000 euro e almeno 300 euro versati nell’anno precedente; la finestra per le domande del 2026 è già chiusa. Requisiti e scadenze vanno sempre verificati sui canali ufficiali della regione.
Quando si parla di figli il tempo è la variabile principale, e insieme al tempo pesano i costi. Facciamo un esempio puramente illustrativo: 50 euro al mese versati dalla nascita ai 18 anni fanno 10.800 euro di versamenti. La tabella mostra cosa succederebbe a quella cifra con un rendimento netto costante, in valori nominali, senza tasse finali e senza versamenti dopo i 18 anni.
| Ipotesi di rendimento netto annuo costante | Versato fino ai 18 anni | Valore a 18 anni | Valore a 67 anni, se lasciato investito |
|---|---|---|---|
| 2% | 10.800 euro | circa 12.986 euro | circa 34.268 euro |
| 3,5% | 10.800 euro | circa 14.977 euro | circa 80.817 euro |
| 4% | 10.800 euro | circa 15.719 euro | circa 107.411 euro |
Esempio puramente illustrativo, non è una previsione né una stima di rendimento: tassi annui costanti ipotetici, versamenti a inizio mese; il calcolo non sottrae imposte, inflazione né altri oneri. Per un fondo pensione il valore a 18 anni è teorico, perché a quell’età la posizione non è liberamente disponibile.
Il confronto tra le righe dice una cosa semplice: a parità di versamenti, un punto e mezzo di rendimento netto in meno, per esempio a causa di costi più alti, più che dimezza il capitale finale dopo 67 anni (da circa 80.800 a circa 34.300 euro). Su orizzonti così lunghi i costi contano più del contributo pubblico: i circa 1.800 euro annunciati dallo Stato pesano meno di una differenza di costo mantenuta per decenni.
Per confrontare i costi la COVIP pubblica l’Indicatore sintetico dei costi (ISC) di ogni fondo. A fine 2025 l’ISC medio su 10 anni era 0,47% per i fondi negoziali, 1,36% per i fondi aperti e 2,17% per i PIP. Con il calcolatore dell’interesse composto puoi vedere come cambia il risultato al variare di versamenti, durata e rendimento.
Per una famiglia la domanda utile non è quale strumento sia «migliore», ma quando i soldi devono essere disponibili, a chi sono intestati e come sono tassati. La tabella mette in fila le principali possibilità in termini generali.
| Strumento | Disponibile a 18 anni? | Fiscalità | Vincoli principali |
|---|---|---|---|
| Fondo pensione per figlio a carico | No: solo anticipazioni e riscatti nei casi di legge, poi prestazione alla pensione | Deduzione per chi versa entro i 5.300 euro complessivi; rendimenti al 20%; prestazione dal 15% al 9% | Finalità previdenziale; giudice tutelare per ogni uscita finché è minorenne |
| Buono fruttifero postale dedicato ai minori | Sì: scade al compimento dei 18 anni | Interessi al 12,5%; esente da bollo fino a 5.000 euro; escluso dall’ISEE fino a 50.000 euro per nucleo familiare | Rimborso anticipato in minore età solo con il giudice tutelare; il tasso è quello della serie sottoscritta (la serie in vigore dal 22/09/2026 rende il 5,00% lordo per tutte le durate) |
| Piano di accumulo (fondi o ETF) intestato al minore | Sì, ma prima dei 18 anni riscuotere o reinvestire richiede il giudice tutelare | Redditi finanziari al 26%; bollo annuo | Rischio di mercato; capitale del figlio |
| Piano di accumulo intestato al genitore | Sempre disponibile, al genitore | Come sopra | Rischio di mercato; il capitale resta formalmente del genitore |
| Posizione per i nuovi nati annunciata in manovra | Per come è stata annunciata, sì: studi, avvio di un’attività o previdenza | Annunciata come non tassabile; agevolazione sui versamenti dei familiari da definire | Testo non ancora pubblico; gestione INPS, investimento non definito |
Quadro generale a scopo informativo, non una raccomandazione: caratteristiche, condizioni e costi dei singoli prodotti vanno verificati nella documentazione ufficiale.
La prima domanda riguarda l’obiettivo. Se vuoi contribuire alla pensione futura di tuo figlio, i vincoli del fondo pensione sono coerenti con lo scopo e il tempo lavora a suo favore, anche per la tassazione finale. Se invece l’obiettivo è un capitale disponibile a 18 anni, per l’università o per i primi progetti, quegli stessi vincoli pesano molto di più ed è utile guardare anche agli altri strumenti della tabella. La posizione per i nuovi nati, per come è stata annunciata, si colloca a metà strada: utilizzabile a 18 anni, ma con regole ancora tutte da scrivere.
Poi contano alcune verifiche concrete:
Il quadro generale della previdenza è nella pagina pensione e TFR; vantaggi fiscali e vincoli sono approfonditi nell’articolo sul fondo pensione; se stai pensando a come costruire un capitale per i figli nel tempo, trovi altri spunti nella pagina sul passaggio generazionale.
Se vuoi mettere in fila la situazione della tua famiglia, possiamo partire dalla diagnosi gratuita di pensione e TFR: è il modo più semplice per capire quanto margine hai e quali verifiche fare nel tuo caso. Quando la legge di bilancio sarà approvata dal Parlamento, aggiornerò questo articolo con importi e condizioni definitivi.
Questo argomento fa parte di un tema più ampio. Il quadro generale è nella pagina dell'area: pensione e TFR.
Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa n. 195, 28 ottobre 2026 (il testo dell’articolo del disegno di legge non è ancora pubblicato al 30/10/2026); Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 195, l’intervento del Presidente Meloni, 28 ottobre 2026
ANSA, «In manovra fondo previdenziale nuovi nati, 100 euro l’anno fino a 18 anni», 28/10/2026
Adnkronos, manovra, il «salvadanaio» per i neonati presso l’INPS, 28/10/2026
Fanpage, «Fondo per i nuovi nati, 100 euro l’anno per ogni bambino: come funziona il salvadanaio in manovra», 28/10/2026; Demografica Adnkronos, manovra 2027, 29/10/2026
Milano Finanza, «Covip: il fondo nuovi nati va fatto così», 27/08/2026
COVIP, «Adesione di soggetti fiscalmente a carico, minori di età», risposta a quesito, ottobre 2003; COVIP, risposta a quesito in tema di riscatto della posizione individuale da parte dei fiscalmente a carico, febbraio 2021 (richiama le risposte di aprile 2009, novembre 2013 e novembre 2018); COVIP, risposta a quesito sull’iscrizione dei familiari fiscalmente a carico, novembre 2013, testo via Mefop
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articoli 8, 11, 14 e 17 (Normattiva); dal 1° gennaio 2027 le norme fiscali passano nel Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, Testo unico delle imposte sui redditi, articoli 12, 257, 258, 259, 376 e 377
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, commi 201 e 202 (Normattiva); Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, articolo 16-ter (Normattiva)
Codice civile, articolo 320 (Normattiva); Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986, articolo 12, comma 2 (Normattiva)
COVIP, Relazione per l’anno 2025, tavole statistiche, Tav. 1.47, Indicatore sintetico dei costi (ISC), dati di fine 2025; COVIP, Comparatore dei costi
Pensplan Centrum, FAQ «Incentivo finalizzato all’iscrizione a forme di previdenza complementare dei nuovi nati», 1/4/2026; Regione Friuli Venezia Giulia, «Previdenza complementare», Famiglia e infanzia, aggiornata al 21/09/2026
No. Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri l'ha inserita nel disegno di legge di bilancio 2027, che ora passa al Parlamento. Importi, gestione e condizioni diventeranno definitivi solo con la legge approvata.
Per come è stata annunciata, 100 euro l'anno per ogni nato dal 2027 fino ai 18 anni, circa 1.800 euro complessivi, più gli eventuali rendimenti, che oggi non è possibile stimare.
Sì, se è fiscalmente a carico: può aderire a un fondo aperto o a un PIP, e a un fondo negoziale solo se il regolamento lo prevede.
Firma il genitore che esercita la responsabilità genitoriale; alcuni fondi chiedono condizioni aggiuntive, da verificare nel modulo di adesione. Può versare chiunque, ma deduce solo chi ha il figlio a carico.
Sì, da chi lo ha fiscalmente a carico, per la parte non dedotta dal figlio, dentro un limite unico di 5.300 euro annui dal 2026 che comprende anche i contributi per la propria posizione e quelli del datore di lavoro.
Solo nei casi previsti: anticipazioni per spese sanitarie in ogni momento, per la prima casa o altre esigenze dopo otto anni di partecipazione, e riscatti per eventi come inoccupazione o invalidità. Il riscatto per perdita dei requisiti, secondo la COVIP, non è ammesso e, finché il figlio è minorenne, ogni uscita richiede l'autorizzazione del giudice tutelare.
La posizione resta sua: può mantenerla, con o senza nuovi versamenti, oppure trasferirla, per esempio al fondo del suo lavoro.
Sì: decorrono dall'iscrizione, anche negli anni senza versamenti, salvo riscatto totale. Valgono per gli otto anni richiesti dalle anticipazioni e per la riduzione dell'aliquota sulla prestazione, che scende dal 15% al 9%.

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