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RITA: usare il fondo pensione prima della vecchiaia

Requisiti, tassazione e capitale residuo: cosa sapere sulla rendita integrativa temporanea anticipata.

Previdenza29 ottobre 20265 minuti di lettura

È possibile utilizzare il fondo pensione prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia attraverso la RITA, se ricorrono i requisiti stabiliti dalla normativa.

Le strade di accesso sono due: una richiede almeno vent’anni di contributi obbligatori e una distanza dalla vecchiaia non superiore a cinque anni; l’altra riguarda l’inoccupazione superiore a ventiquattro mesi e consente una distanza fino a dieci anni.

La distinzione è importante: il requisito dei vent’anni di contribuzione obbligatoria non vale per entrambe le strade, come spesso si legge in sintesi troppo semplificate.

Che cos’è davvero

RITA significa Rendita integrativa temporanea anticipata: consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del capitale accumulato nella previdenza complementare, fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Non è una pensione aggiuntiva finanziata dall’INPS: viene utilizzata la posizione individuale già presente nel fondo.

Questo permette di coprire un periodo senza reddito da lavoro, ma riduce il capitale che resterà disponibile per le successive prestazioni complementari.

Le due strade di accesso

I requisiti devono essere verificati al momento della richiesta, distinguendo i due percorsi.

RequisitoPercorso entro cinque anniPercorso per inoccupazione prolungata
Attività lavorativaCessataCessata
Inoccupazione superiore a 24 mesiNon richiesta come requisito autonomoRichiesta
Distanza dall’età di vecchiaiaNon superiore a cinque anniNon superiore a dieci anni
Contributi nei regimi obbligatoriAlmeno vent’anniNon richiesti dal comma 4-bis
Partecipazione alla previdenza complementareDi regola almeno cinque anniDi regola almeno cinque anni

Schema dei due percorsi previsti dalla disciplina della RITA e dalle indicazioni COVIP.

La RITA riguarda le forme pensionistiche a contribuzione definita e può interessare anche i dipendenti pubblici aderenti alla previdenza complementare.

Non esiste un’età di accesso uguale per tutti, come «sempre a 62 anni» o «sempre a 57 anni»: il riferimento normativo è la distanza dall’età di vecchiaia del proprio regime di appartenenza.

Tutto il fondo oppure una parte

La richiesta può riguardare l’intera posizione oppure soltanto una sua parte.

Con una RITA parziale, il capitale non destinato all’erogazione resta nella posizione previdenziale per le successive prestazioni, secondo le regole del fondo e della normativa.

La scelta richiede quindi due valutazioni distinte: quanto serve negli anni che precedono la vecchiaia e quanto si vuole conservare per il periodo successivo.

Le rate non sono sempre fisse

Il capitale destinato alla RITA e non ancora liquidato continua a essere gestito; le rate possono quindi essere ricalcolate tenendo conto dell’andamento della posizione e delle modalità operative del fondo.

Periodicità ed eventuali costi vanno controllati nella documentazione della forma pensionistica: non tutti i fondi prevedono lo stesso calendario di pagamento.

La RITA non è una rendita vitalizia né un importo automaticamente garantito: è un’erogazione temporanea del montante richiesto.

Come viene tassata

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a una riduzione massima di sei punti: l’aliquota minima è quindi il 9%.

La percentuale non va applicata automaticamente all’intera rata: bisogna individuare la parte imponibile secondo le regole relative alle diverse componenti della posizione.

Per le posizioni con anzianità e accantonamenti anteriori al 2007 serve particolare attenzione: imponibile e anzianità fiscale non si ricostruiscono semplicemente guardando il capitale totale.

È prevista la possibilità di optare per la tassazione ordinaria attraverso la dichiarazione dei redditi; l’eventuale scelta va valutata sul caso concreto.

Un esempio senza rendimenti ipotizzati

Consideriamo un caso puramente illustrativo: 60.000 euro destinati alla RITA, quattro anni da coprire e venticinque anni di partecipazione riconosciuti ai fini della riduzione fiscale.

VoceEsempio illustrativo
Capitale destinato alla RITA60.000 euro
Periodo da coprireQuattro anni
Ripartizione lorda annua, senza rendimenti e costi15.000 euro
Equivalente aritmetico mensile1.250 euro
Anni oltre il quindicesimoDieci
Riduzione dell’aliquotaTre punti percentuali
Aliquota sulla parte imponibile12%

Esempio aritmetico basato sul meccanismo fiscale descritto sopra; non rappresenta il piano effettivo di un fondo.

I 1.250 euro sono un equivalente mensile utile per confrontare il capitale con le spese, non la promessa di una rata mensile costante: periodicità, rendimenti, costi e quota imponibile possono modificare gli importi effettivi.

Senza conoscere la composizione fiscale della posizione non è possibile indicare un netto personalizzato.

Cosa succede se torni a lavorare

Le indicazioni COVIP chiariscono che la ripresa di un’attività lavorativa durante l’erogazione non determina automaticamente l’incompatibilità con la RITA: il requisito della cessazione deve essere presente al momento della domanda.

Sono inoltre consentiti ulteriori versamenti alla previdenza complementare, con effetti diversi a seconda che la RITA sia parziale o totale.

Questo non significa che ogni nuovo versamento aumenti automaticamente le rate già programmate: il trattamento dipende dal periodo cui si riferisce e dalle modalità applicabili.

Da dove partire

Prima della domanda è utile mettere in fila:

  • Data prevista di raggiungimento dell’età di vecchiaia.
  • Percorso di accesso e documentazione dei requisiti.
  • Spese da coprire e altre entrate disponibili.
  • Capitale da utilizzare e capitale da conservare.
  • Comparto, periodicità, costi e trattamento fiscale.

La RITA va tenuta distinta dalle modalità con cui si riceve la prestazione complementare al pensionamento: ne parliamo nell’articolo Fondo pensione: capitale o rendita.

Nota informativa

Il contenuto non costituisce una verifica individuale del diritto alla prestazione. Requisiti, fiscalità e modalità di pagamento devono essere confermati dalla forma pensionistica e, per gli aspetti pertinenti, dagli enti previdenziali o da professionisti qualificati.

Questo argomento fa parte di un tema più ampio. Il quadro generale è nella pagina dell'area: pensione e TFR.

Domande frequenti

Le risposte ai dubbi che contano.

Servono sempre vent'anni di contributi obbligatori?

No: sono richiesti nel percorso entro cinque anni, ma non nel percorso per inoccupazione superiore a ventiquattro mesi.

Si può usare soltanto una parte del fondo?

Sì: la RITA può essere parziale.

La tassazione è sempre del 9%?

No: il 9% è il minimo raggiungibile con l'anzianità prevista; il punto di partenza è il 15% sulla parte imponibile.

La RITA riguarda anche i dipendenti pubblici?

Sì, in presenza dei requisiti e dell'adesione a una forma pensionistica cui si applica la disciplina.

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