Requisiti, tassazione e capitale residuo: cosa sapere sulla rendita integrativa temporanea anticipata.
È possibile utilizzare il fondo pensione prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia attraverso la RITA, se ricorrono i requisiti stabiliti dalla normativa.
Le strade di accesso sono due: una richiede almeno vent’anni di contributi obbligatori e una distanza dalla vecchiaia non superiore a cinque anni; l’altra riguarda l’inoccupazione superiore a ventiquattro mesi e consente una distanza fino a dieci anni.
La distinzione è importante: il requisito dei vent’anni di contribuzione obbligatoria non vale per entrambe le strade, come spesso si legge in sintesi troppo semplificate.
RITA significa Rendita integrativa temporanea anticipata: consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del capitale accumulato nella previdenza complementare, fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Non è una pensione aggiuntiva finanziata dall’INPS: viene utilizzata la posizione individuale già presente nel fondo.
Questo permette di coprire un periodo senza reddito da lavoro, ma riduce il capitale che resterà disponibile per le successive prestazioni complementari.
I requisiti devono essere verificati al momento della richiesta, distinguendo i due percorsi.
| Requisito | Percorso entro cinque anni | Percorso per inoccupazione prolungata |
|---|---|---|
| Attività lavorativa | Cessata | Cessata |
| Inoccupazione superiore a 24 mesi | Non richiesta come requisito autonomo | Richiesta |
| Distanza dall’età di vecchiaia | Non superiore a cinque anni | Non superiore a dieci anni |
| Contributi nei regimi obbligatori | Almeno vent’anni | Non richiesti dal comma 4-bis |
| Partecipazione alla previdenza complementare | Di regola almeno cinque anni | Di regola almeno cinque anni |
Schema dei due percorsi previsti dalla disciplina della RITA e dalle indicazioni COVIP.
La RITA riguarda le forme pensionistiche a contribuzione definita e può interessare anche i dipendenti pubblici aderenti alla previdenza complementare.
Non esiste un’età di accesso uguale per tutti, come «sempre a 62 anni» o «sempre a 57 anni»: il riferimento normativo è la distanza dall’età di vecchiaia del proprio regime di appartenenza.
La richiesta può riguardare l’intera posizione oppure soltanto una sua parte.
Con una RITA parziale, il capitale non destinato all’erogazione resta nella posizione previdenziale per le successive prestazioni, secondo le regole del fondo e della normativa.
La scelta richiede quindi due valutazioni distinte: quanto serve negli anni che precedono la vecchiaia e quanto si vuole conservare per il periodo successivo.
Il capitale destinato alla RITA e non ancora liquidato continua a essere gestito; le rate possono quindi essere ricalcolate tenendo conto dell’andamento della posizione e delle modalità operative del fondo.
Periodicità ed eventuali costi vanno controllati nella documentazione della forma pensionistica: non tutti i fondi prevedono lo stesso calendario di pagamento.
La RITA non è una rendita vitalizia né un importo automaticamente garantito: è un’erogazione temporanea del montante richiesto.
La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a una riduzione massima di sei punti: l’aliquota minima è quindi il 9%.
La percentuale non va applicata automaticamente all’intera rata: bisogna individuare la parte imponibile secondo le regole relative alle diverse componenti della posizione.
Per le posizioni con anzianità e accantonamenti anteriori al 2007 serve particolare attenzione: imponibile e anzianità fiscale non si ricostruiscono semplicemente guardando il capitale totale.
È prevista la possibilità di optare per la tassazione ordinaria attraverso la dichiarazione dei redditi; l’eventuale scelta va valutata sul caso concreto.
Consideriamo un caso puramente illustrativo: 60.000 euro destinati alla RITA, quattro anni da coprire e venticinque anni di partecipazione riconosciuti ai fini della riduzione fiscale.
| Voce | Esempio illustrativo |
|---|---|
| Capitale destinato alla RITA | 60.000 euro |
| Periodo da coprire | Quattro anni |
| Ripartizione lorda annua, senza rendimenti e costi | 15.000 euro |
| Equivalente aritmetico mensile | 1.250 euro |
| Anni oltre il quindicesimo | Dieci |
| Riduzione dell’aliquota | Tre punti percentuali |
| Aliquota sulla parte imponibile | 12% |
Esempio aritmetico basato sul meccanismo fiscale descritto sopra; non rappresenta il piano effettivo di un fondo.
I 1.250 euro sono un equivalente mensile utile per confrontare il capitale con le spese, non la promessa di una rata mensile costante: periodicità, rendimenti, costi e quota imponibile possono modificare gli importi effettivi.
Senza conoscere la composizione fiscale della posizione non è possibile indicare un netto personalizzato.
Le indicazioni COVIP chiariscono che la ripresa di un’attività lavorativa durante l’erogazione non determina automaticamente l’incompatibilità con la RITA: il requisito della cessazione deve essere presente al momento della domanda.
Sono inoltre consentiti ulteriori versamenti alla previdenza complementare, con effetti diversi a seconda che la RITA sia parziale o totale.
Questo non significa che ogni nuovo versamento aumenti automaticamente le rate già programmate: il trattamento dipende dal periodo cui si riferisce e dalle modalità applicabili.
Prima della domanda è utile mettere in fila:
La RITA va tenuta distinta dalle modalità con cui si riceve la prestazione complementare al pensionamento: ne parliamo nell’articolo Fondo pensione: capitale o rendita.
Il contenuto non costituisce una verifica individuale del diritto alla prestazione. Requisiti, fiscalità e modalità di pagamento devono essere confermati dalla forma pensionistica e, per gli aspetti pertinenti, dagli enti previdenziali o da professionisti qualificati.
Questo argomento fa parte di un tema più ampio. Il quadro generale è nella pagina dell'area: pensione e TFR.
No: sono richiesti nel percorso entro cinque anni, ma non nel percorso per inoccupazione superiore a ventiquattro mesi.
Sì: la RITA può essere parziale.
No: il 9% è il minimo raggiungibile con l'anzianità prevista; il punto di partenza è il 15% sulla parte imponibile.
Sì, in presenza dei requisiti e dell'adesione a una forma pensionistica cui si applica la disciplina.

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